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La Normativa di legge completa

Birra - Riferimenti di Legge

 

 

Riferimenti di Legge: 

Legge 16.8.1962 n° 1354; Legge 16.7.1974 n° 329; Legge 3.7.1976 n° 454; Legge 17.4.1989 n° 141; D.M. 1.7.1994 n° 519; D.M. 19.11.1996 n° 682; D.P.R. 30.06.1998 n. 272;D.M. 26.02.1996;D.M. 30.06.1998 n.250;

N.B. La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia.

Definizioni: 

La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermetazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi (art.1 c.1 D.M. 30.06.1998 n.272)

Preparazioni: 

La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.

Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti.

Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonchè con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto ( art. 1 c. 2, 3 e 4 D.M. 30.06.1998). Il D.M. 1.7.1994 n° 519 regola l'impiego dell'acido tannico nella produzione della birra.
Consente di impiegare detto acido quale coadiuvante di chiarificazione e di stabilizzazione. L'articolo 1 specifica cosa s'intende per acido tannico ed in allegato vengono indicati i requisiti che questo deve possedere.
La dose massima d'impiego dev'essere tale da non lasciare residui nel prodotto finito.

Il D.M. 19.11.1996 n° 682 regola l'impiego di enzimi amilolitici e betaglucanasici nella fabbricazione della birra.

Autorizzazioni: 

Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione al Prefetto presentando la domanda al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento (Legge 16.8.1962, art. 16 - lo stesso articolo indica le modalità di domanda e la documentazione da corredare - si veda anche l'art. 17 e per ulteriori informazioni inerenti agli impianti di produzione ed al personale si vedano gli artt. 9, 14 come sostituito dall'art. 5 della Legge 16.7.1974, e 15 come sostituito dall'art. 6 della Legge 16.7.1974).

Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio (Legge 16.8.1962, art. 22).

Etichette:

 Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita devono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili:

a) il contenuto;
b) il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede 
   dello stabilimento di produzione.

Sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e larghezza non inferiore a 2 millimetri, dev'essere riportato il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione (integrazione dell'art. 12 della Legge 16.8.1962 con l'art. 10 della Legge 16.7.1974).

Bottiglie e contenitori: 

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, devono avere solo i seguenti contenuti:
centilitri 20, 33, 50, 66 (per ogni capacità l'art. 12 della Legge 16.8.1962 indica anche le rispettive tolleranze consentite).
Per la birra confezionata in scatole metalliche, è consentita la capacità di 34 centilitri.
Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere posta un'indicazione atta ad indicare l'impresa produttrice (integrazione dell'art. 12 della Legge 16.8.1962 con l'art. 10 della Legge 16.7.1974).

Per la pulitura delle bottiglie prima del riempimento si veda l'art. 13 della Legge 16.8.1962 come sostituito dall'art. 4 della Legge 16.7.1974.

Divieti:

 E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.

Il Ministro della Sanità, sentiti i Ministri per le poliche agricole, dell'industria, del commercio dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati nella legge.

Additivi alimentari consentiti: 

 

COLORANTI

E150a Caramello Semplice

E150b Caramello Solfito Caustico

E150c Caramello Ammoniacale

E150d Caramello Solfito Ammoniacale

EDULCORANTI

E950 Acesulfame K 
fino a 350 Mg/l (birra a ridotto contenuto alcoolico fino a 25 mg/l)

E951 Aspartame
fino a 600 Mg/l (birra a ridotto contenuto alcoolico fino a 25 mg/l)

E954 Saccarina e Sali di Na K e Ka
fino a 80 Mg/l

E959 Neoesperidina DC 
fino a 30 Mg/l (birra a ridotto contenuto alcoolico fino a 10 mg/l)

ADDITIVI

E270 Acido Lattico

E300 Acido Ascorbico

E301 Ascorbato di Sodio

E330 Acido Citrico

E414 Gomma D'Acacia

E405 Alginato di 1.2 Propandiolo
fino a 100 Mg/l 

 

ANTIOSSIDANTI

Anidride Solforosa e Solfiti fino a 50 Mg/l birra con seconda fermentazione in fusto(birra a ridotto contenuto alcoolico fino a 20 mg/l) 

Nella Birra Tradizionale Tedesca "Bier nach deutschen Reinheitsgebot gebraut" può essere mantenuto il divieto di usare additivi (26.02.1996 n. 209).

Obblighi:

 La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado di Plato non è inferiore a 12,5 e birra doppio malto se il grado di Plato non è inferiore a 14.5.

Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante (art. 2 D.P.R. 30.06.98 n.272).

L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi dev'essere potabile.
Tale requisito dev'essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici (Legge 16.8.1962, art. 8).

In ogni locale in cui si mesce la birra dev'essere posto, direttamente sull'impianto di spillatura e in maniera ben visibile al consumatore, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale (integrazione dell'art. 23 della Legge 16.8.1962 con l'art. 8 della Legge 16.7.1974).

Importazione: 

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti dalla Legge 16.8.1962; i recipienti e le bottiglie devono essere conformi a quanto da essa stabilito e recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dai suoi articoli 2 e 12.
Dette caratteristiche e requisiti possono essere comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti o organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Finanze, sentito il Ministero degli Affari Esteri.
E' fatta comunque salva, la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qual volta questi si rendano necessari (Legge 16.8.1962, art.19).

La birra di provenienza estera, ma imbottigliata in Italia, deve recare a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore con la dicitura "impresa imbottigliatrice ..." (Legge 16.8.1962, art. 19).

Esportazione: 

Può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione (Legge 16.8.1962, art. 21).

Controlli e Prelievi: 

La vigilanza per l'applicazione delle norme della Legge 16.8.1962 è affidata al Ministero della Sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per le repressioni delle frodi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle Finanze, dell'Industria e del Lavoro, del Commercio e della Previdenza Sociale, ciascuno per la parte di propria competenza (Legge 16.8.1962, art. 24 come sostituito dall'art. 9 della Legge 16.7.1974).
A tal fine le autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita (Legge 16.8.1962, art. 24).
Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;
2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle fro-
   di dipendenti dal Ministero dll'Agricoltura e delle Foreste;
3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane (Legge 16.8.1962,
   art. 25).

La revisione delle analisi è eseguita.

a) dall'Istituto Superiore di Sanità per le analisi fatte dai Laboratori
   provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;
b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma per le analisi ef-
   fettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura e 
   delle Foreste;
c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte dai
   Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione devono essere richieste dagli interessati entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito delle analisi e la domanda dev'essere diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento (Legge 16.8.1962, art. 25).

L'Autorità sanitaria, indipendentemente dalle sanzioni economiche (indicate nell'art. 27 della Legge 16.8.1962), può ordinare la chiusura temporanea fino a 6 mesi, e nei casi di recidiva o di maggior gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.
Del provvedimento deve darne pubblicità a mezzo di avviso affisso all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Ministero della Sanità. Contro invece, i provvedimenti emanati dal Prefetto, è ammesso il ricorso al Ministero della Sanità entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. (Legge 16.8.1962, art.28 e 30).

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